Art. 2.
(Modifica al sistema di elezione
della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

 

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dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base di collegi uninominali.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
      3. Ogni circoscrizione elettorale è suddivisa nel corrispondente numero di collegi uninominali in rapporto alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
      4. In ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista che concorre all'elezione, singolarmente o in collegamento con altre liste.
      5. Il collegamento è operato indicando un comune programma di governo e un unico candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, singola o collegata, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere. Tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti, con priorità per le liste alla stessa collegate.
      7. Qualora la lista o le liste collegate che hanno ottenuto la maggioranza dei suffragi, comprese quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al

 

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comma 8, non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi, hanno diritto all'assegnazione, con lo stesso criterio di cui al comma 6, quale premio di maggioranza a garanzia della governabilità, di un numero di seggi pari alla differenza tra i seggi ottenuti e il 60 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati; in tal caso si calcolano su base nazionale i seggi spettanti alla lista o alle liste collegate e si redige una graduatoria unica nazionale dei collegi uninominali partendo da quelli con la percentuale più alta e, a parità di percentuale, da quelli appartenenti alla lista con la cifra elettorale maggiore e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'assegnazione dei seggi derivanti dall'applicazione del premio di maggioranza non concorrono le liste collegate che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al comma 8. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste, ai sensi del comma 6.
      8. Alla ripartizione dei seggi concorrono tutte le liste, singole o collegate, che hanno superato su base nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi nella tornata elettorale.
      9. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, pena la nullità dell'elezione».

      2. Dopo l'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - 1. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto il cognome del coniuge.

 

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      2. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      3. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
      5. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».